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POLIZZA RC PROFESSIONALE - AGENTI D'AFFARI IN MEDIAZIONE

 

PREMESSA

 

CONTRAENTE: soggetto che stipula l'assicurazione: le Associazioni Provinciali aderenti alla FIMAA

SOCIETÀ: MILANO Assicurazioni Spa - Divisione La Previdente

ASSICURATO: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione quindi gli associati alle associazioni provinciali e le società di intermediazione di cui gli stessi sono legali rappresentanti

CONVENZIONE: accordo tra le Parti a favore delle Associazioni provinciali riportante le Condizioni Generali POLIZZA/CERTIFICATO: il documento che prova l'assicurazione RISCHIO: la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne

PREMIO: la somma dovuta dal Contraente alla Società a corrispettivo dell'assicurazione

SINISTRO: il verificarsi di un fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione

INDENNIZZO: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro

PERDITE PATRIMONIALI: il pregiudizio economico che non sia conseguente di lesioni personali o morte o di danneggiamenti a cose

COSE: sia gli oggetti materiali sia gli animali

 

ART 1) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione è prestata per la Responsabilità Civile derivante ai sensi di legge all'Assicurato in quanto iscritto alla Camera di Commercio, per danni patrimoniali non derivanti da dolo cagionati a terzi e/o ai propri clienti, nell'esercizio dell'attività professionale di Agente d'Affari in Mediazione, come regolata dalla legge 39/89 e relativo regolamento d'attuazione e/o dalle eventuali successive norme di legge, e concerne in particolare:

-   compravendita e permuta di immobili, negozi, attività artigianali, commerciali, industriali;

-   stipulazione di contratti di affitto, amministrazione di patrimoni immobiliari ed unità immobiliari;

-   appalti di lavori e di forniture concernenti la manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili;

-   stime e perizie

-   istruzioni di pratiche in materia di finanziamenti per compravendite immobiliari;

-   compravendite di merci in genere compresi gli acquisti e vendite coattive.

La garanzia comprende anche le perdite patrimoniali:

-   conseguenti a perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore purché non derivanti da

    furto, rapina o incendio;

-   conseguenti a sanzioni di natura fiscale, multe ed ammende, inflitte ai clienti per fatto colposo imputabile all'assicurato.

La garanzia vale anche per la Responsabilità civile che possa derivare all'assicurato da fatto colposo o doloso dei suoi dipendenti o collaboratori risultanti dalle registrazioni contabili/amministrative dell'assicurato.

 

ART.2) ESCLUSIONI

L'Assicurazione non è operante nei casi di:

-   responsabilità previste dall'Art. 1762 C.C. "Contraente non nominato";

-   attività concernenti operazioni di multiproprietà, cioè vendite in frazione di tempo di un mobile solo nei casi di

    violazione delle vigenti leggi;

-   rappresentanza nelle attività di mediazione di una delle Parti per gli atti relativi all'esecuzione del contratto ai sensi

    dell'Art. 1761 C.C.;

-   fidejussioni;

-   procacciamento di mutui e/o finanziamenti presso le banche e/o Istituti Finanziari;

-   richieste di risarcimento connesse a reclami per mancata godibilità dei locali o per difformità degli stessi dalle

    caratteristiche strutturali e/o sostanziali presentate;

-   mancato pagamento delle pigioni

 

L'Assicurazione non comprende altresì le perdite patrimoniali:

A) derivante dall'esercizio di attività diverse da quelle indicate in polizza;

B) derivanti da proprietà, possesso, uso e guida di veicoli ed imbarcazioni;

C) a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione, fatto salvo quanto previsto dall'Art. 1;

D) causate da furto;

E) da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali;

F) derivanti da interruzioni o sospensioni totali e parziali di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi

 

ART.3) INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA

L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia del contratto a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere nello stesso periodo.

 

ART.4) PLURALITA' DI ASSICURATI

In caso di sinistro che coinvolga la responsabilità di più assicurati, il massimale previsto in polizza rappresenta il limite del risarcimento complessivo dovuto dalla Società.

 

ART.5) CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO

Oltre ai casi previsti dalla legge e dal presente contratto, il rapporto assicurativo cessa:

-   In caso di decesso dell'Assicurato

-   In caso di cessazione da parte dell'Assicurato dell'esercizio della sua professione con conseguente cancellazione del

    Ruolo presso la competente C.C.I.A.A.

 

ART.6) SCOPERTO OBBLIGATORIO

La garanzia è prestata con uno scoperto pari a un decimo di ogni sinistro con il minimo di € 258,23 (=Lire 500.000) ed un massimo di € 5.164,57 (Lire 10.000.000)

 

ART.7)

A) INTEGRAZIONE MASSIMALE

L'Assicurato potrà richiedere alla Milano Assicurazioni Spa - Divisione La Previdente eventuale ulteriore polizza integrativa. Nel caso in cui la Milano Assicurazioni Spa - Divisione La Previdente non sottoscriva detta polizza l'assicurato potrà stipulare altra polizza con altra società di assicurazioni integrativa ed inerente gli stessi rischi di cui alla presente polizza.

B) ASSICURAZIONE "DI SECONDO RISCHIO"

La presente assicurazione viene prestata in eccedenza a quella che l'Assicurato ha in corso con la Società e con altre Società assicuratrici. Nel caso in cui l'Assicurato non abbia in corso altra analoga copertura o per le garanzie non previste da altra assicurazione, la presente garanzia opera interamente nei limiti del massimale pattuito.

 

ART. 8) PERSONE NON CONSIDERATE "TERZI" Non sono considerati terzi:

a. il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altra persona parente o affine con lui convivente;

b. le persone che, essendo in rapporto di dipendenza, anche di fatto, con l'Assicurato subiscano il danno in occasioni di lavoro o servizio;

c. le persone cui, ai sensi dell'Art. 1), compete la qualifica di Assicurato;

d. quando l'Assicurato sia in uno studio Associato, i Soci e le persone che si trovino con loro nel rapporto di cui alla lett. a).

 

ART.9) RISCHI ATOMICI E DANNI ALL'AMBIENTE

Sono escluse le perdite patrimoniali conseguenti a danni di qualsiasi natura e da qualunque causa determinate all'ambiente e/o inquinamento dell'atmosfera, esalazioni fumogene o gassose, inquinamento, infiltrazioni, contaminazioni di acque, di terreni o colture; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua; alterazione od impoverimento di falde acquifere di giacimenti minerari ed in genere di quanto travasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.

Sono esclusi dall'Assicurazione le perdite patrimoniali conseguenti a danni derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

 

ART. 10) ESTENSIONE TERRITORIALE

L'Assicurazione vale per i danni che avvengano nel territorio dell'Unione Europea, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

 

ART.11) OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

I sinistri devono essere denunciai per iscritto alla Società/agenzia entro il termine di 30 giorni da quando l'Assicurato abbia ricevuto per iscritto la contestazione e richiesta dei danni.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (Art. 1915 Cod. Civile).

 

ART. 12) RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto delle prestazioni la Società ha la facoltà di far cessare l'assicurazione per il singolo Mediatore associato, interessati dal sinistro stesso.

 

ART.13) MASSIMALE DI GARANZIA

L'Assicurazione vale fino alla concorrenza massima complessiva per capitale, interessi e spese di:

€ 260.000,00 (=Lire 500.000.000) per sinistro, per anno assicurativo e per singolo Assicurati e/o Studio Associato.

In caso di più richieste di risarcimento originate da uno stesso comportamento colposo, la data della prima richiesta sarà considerazione come data di tutte le richieste anche se presentate successivamente alla cessazione dell'Assicurazione.

A tal fine, più richieste di risarcimento originate da uno stesso comportamento colposo sono considerate unico sinistro.

 

DECORRENZA E TERMINE DELLA GARANZIA PER CIASCUN ASSICURATO

Per ciascun Assicurato la garanzia ha effetto a partire:

a. dalle ore 24.00 della data di perfezionamento della polizza per quegli Assicurati che sono già associati al Contraente;

b. dalle ore 24.00 del giorno di tesseramento per quelli che si associano al Contraente durante la validità della polizza.

L'Assicurazione cessa alle ore 24.00 del giorno di scadenza della polizza.

 

FORO COMPETENTE E RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

 

GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando tecnici e, ove occorra assistenza legale, legali indicati dalla FIMAA Nazionale ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

In caso di dichiarata mancanza di interesse da parte della società a resistere o proseguire nel giudizio, l'Assicurato avrà comunque facoltà di nominare i propri legali o tecnici a proprie spese per contestare anche parzialmente la domanda avversaria.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro i limiti di un importo pari al quarto del massimale stabilito nella polizza/certificato per i danni cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o i tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende inflitte all'Assicurato, né delle spese di giustizia penale.

 

CONDIZIONI PARTICOLARI AD ESTENSIONE E DEROGA

DELLE CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA

A) La copertura assicurativa viene estesa ai seguenti rischi:

-   istruzioni di pratiche relative a finanziamenti e mutui;

-   attività di stime, perizie, accessorie all'attività principale;

-   sanzioni pecuniarie ed ammende inflitte ai terzi per responsabilità del mediatore;

-   conduzione dei locali in cui si svolge l'attività; comprese bacheche, insegne pubblicitarie.

-   Responsabilità dell'Assicurato per interruzione e sospensione di attività economiche di terzi nonché per danni fisici subiti

    da terzi in conseguenza dell'attività di mediazione o mandato che comporti la detenzione e/o custodia di cose immobili

    e la visita degli stessi, con il limite massimo di € 25.822,84 (Lire 50.000.000) per sinistro;

-   Attività concernenti la rappresentanza di una delle parti per gli atti relativi all'esecuzione del contratto ai sensi dell'Art.

    1761 C.C.

-   Incarichi di natura giudiziale connessi e nei limiti dell'esercizio della professione e comunque se il mediatore è

    regolarmente autorizzato a detti incarichi.

B) Le garanzie tutte della presente polizza sono operanti anche per i danni contestati all'Assicurato entro un anno dopo la disdetta comunicata da una delle parti per i sinistri avvenuti durante il periodo di validità del contratto.

C) In caso di cessazione da parte dell'Assicurato dell'esercizio della sua professione, con conseguente cancellazione dal ruolo, e quindi dalla F.I.M.A.A., il suddetto periodo potrà essere elevato a due anni, dietro pagamento di un'annualità di premio da parte dell'Assicurato.

 

CLAUSOLA BROKER

Per la Convenzione in atto la Compagnia Milano Assicurazioni Divisione La Previdente Agenzia Assiprime, riconosce come unico interlocutore ASSIPRIME - Casoni R. e Rossi F. & C. Assicurazioni sas.

 

INTEGRAZIONE DEI MASSIMALI

Il Ministero delle Attività Produttive con circolare n° 503649 del 27 marzo 2002 ha confermato l'obbligo della differenziazione dei massimali della polizza R.C. - obbligatoria per tutti gli iscritti al Ruolo Mediatori in base dall'Art. 18 della Legge 57/01 - a seconda che il contraente sia ditta individuale, società di persone o società di capitali.

I massimali stabiliti dal Ministero sono i seguenti:

-   € 260.000,00 = per le ditte individuali

-   € 520.000,00 = per le società di persone

-   € 1.550.000,00 =per le società di capitali

 

Gli Associati FIMAA Milano in regola con il pagamento della quota dell'anno sono coperti da polizza R.C. con € 260.000,00 di massimale in base a quanto sopra esposto; ne deriva che tutti gli Associati costituiti come DITTE INDIVIDUALI NON devono effettuare alcuna integrazione in quanto già in regola.

 

Tutti gli Associati FIMAA Milano costituiti in SOCIETÁ (di persone o di capitali) devono invece effettuare l'integrazione del massimale.

Grazie alla presente convenzione FIMAA - Milano Assicurazioni è possibile integrare i massimali direttamente tramite la nostra Compagnia di Assicurazione.

Per le modalità di versamento dell'integrazione dei massimali (costi, modulistica, scadenze) contattare la nostra Segreteria.

L'integrazione del massimale potrà essere effettuata SOLO per quelle Società i cui legali rappresentanti sono TUTTI iscritti regolarmente alla nostra Associazione.

Il FIMAA Milano provvede infine a comunicare alle relative CCIAA di appartenenza la regolarità delle posizioni dei propri Associati.

 

FONTE: F.I.M.A.A.

 

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